Archive by Author

Informazione assicurazione condominio

29 Giu

Informazione assicurazione condominio

Buongiorno, desidererei sapere nel caso in cui il condominio non stipula una propria assicurazione globale, e solo alcuni singoli condomini fanno una assicurazione in cui coprono la propria quota parte di millesimi.
In caso di causa civile sono responsabili in solidale anche per chi non è coperto, oppure sono tutelati e liberi da ogni eventuale chiamata in causa o responsabilità?
Grazie per la cortesia
Sabrina

Se il Condominio “procura” un danno a terzi i condomini assicurati saranno tenuti indenni dalle proprie Compagnie in base alle quote millesimali. Quelli non assicurati dovranno provvedere a pagare di tasca propria il danno.
Credo comunque che al giorno d’oggi una copertura Globale Fabbricati sia indispensabile per un condominio, vi consiglierei quindi di provvedere in merito.
Cordiali saluti

Informazione Polizza globale fabbricati

25 Giu

Informazione Polizza globale fabbricati

Ecco la domanda inviataci da un nostro lettore:

Sono proprietario di una abitazione in un condominio provvisto di Polizza globale fabbricati Fondiaria. La rottura di una tubazione ha provocato un danneggiamento alla sottostante abitazione. La polizza globale copre il danno causato da una mia tubazione di scarico rotta sotto il pavimento? O copre solo le tubazioni condominiali quali fecali e pluviali?
Cordialità

Se si tratta di una rottura tubazione con danni a terzi (abitazione sottostante) assolutamente è un danno indennizzabile. Nel caso la Compagnia si rifiutasse di pagare chiaramente ci sarebbe da rivedere il contratto…
Saluti.

Contraente diverso da intestatario Polizza rc auto

22 Giu

Contraente diverso da intestatario Polizza rc auto

Il nostro lettore ci scrive questo:

Buongiorno,
vi scrivo per la seguente informazione sull’assicurazione auto. Ho fatto la sostituzione di una polizza di un veicolo demolito che era di proprietà di mia madre e assicurato a suo nome. Sul contratto è specificato nella voce “sostituisce polizza” (per cui credo sia diverso da stipulare una nuovo contratto, se sbaglio correggetemi).
Sulla nuova polizza (o meglio polizza sositutitiva) risulta sempre mia madre come contraente in modo da mentenere la sua classe di merito (siamo sullo stesso stato di famiglia) ma il veicolo nuovo è intestato a me che guido escusivamente la vettura. Il dubbio sulla legittimità della questione mi è sorto chiedendo un preventivo ad una nuova assicurazione dove mi è stato detto che la mia attuale posizione assicurativa mi espone ad un rischio, ovvero che in caso di sinistro per causa mia l’assicurazione mi potrebbe coprire solo per i 2/3 lasciando il rimanente a mio carico. Il mio assicuratore attuale ovviamente smentisce,considerandola solo una mossa per accaparrarsi un nuovo cliente.
Sapreste darmi qualche chiarimentoi in merito? Vi ringrazio moltissimo
Elisabetta

A tutt’oggi le Compagnie vogliono che Contraente della Polizza e Proprietario del veicolo coincidano, in presenza però di un contratto datato in genere si lasciano le cose come stanno e non dovrebbero esserci problemi particolari.
Comunque le Assicurazioni (credo tutte) hanno la possibilità di inserire in contratto che la polizza è fatta su un contraente diverso dal proprietario”.
Chiaramente una volta acquistato un nuovo veicolo o lo intesterà a sua madre o dovrà rifare una polizza nuova a suo nome beneficiando della famosa Legge Bersani.
Se il suo Assicuratore le ha detto che non ci saranno brutte sorprese in caso di sinistro credo valga la pena fidarsi.
Saluti

Infortunio sportivo o “malattia”?

19 Mag

Infortunio sportivo o “malattia”?

Ecco la domanda inviataci dal nostro lettore Marco:

Salve,
sono assicurato contro gli Infortuni presso ****** Assicurazioni.

Pratico molto sport e negli anni ho avuto qualche piccolo infortunio, Da un po’ di tempo accusando dolore ad un ginocchio, ho svolto i dovuti accertamenti e mi hanno diagnosticato che (stranamente per l’età che ho, 36 anni) la cartilagine è danneggiata e devo essere operato.

Vorrei sapere se, anche non avendo avuto un infortunio specifico, la mia assicurazione può coprirmi gli eventuali giorni di immobilità e rimborsare gli eventuali costi relativi alle spese di fisioterapia? Vi ringrazio anticipatamente.

L’evento accidentale che procura il danno nell’infortunio deve per forza esserci, altrimenti si tratta di malattia.
Dipende poi da cosa viene scritto nelle cartelle cliniche, se viene magari riportata una qualche causa specifica che abbia determinato il danneggiamento della cartilagine magari ci sono delle possibilità in più.
Credo francamente che sia molto difficile che si tratti di un sinistro indennizzabile.
Cordiali saluti ed in bocca al lupo.

Cambio Auto Polizza Assicurativa

9 Mar

Cambio Auto Polizza Assicurativa

Quando è previsto il rimborso per le assicurazioni stipulate? Proviamo a rispondere alla lettera del nostro lettore:

Salve,
chiedo dei chiarimenti in merito a quanto mi è accaduto questa mattina.
Il 28 gennaio 2011 ho stipulato una polizza di assicurazione per la mia nuova moto comprensiva di RCA e Furto Incendio.
Stamani mi sono recato in agenzia per chiedere la sostituzione perchè ho cambiato la moto, poichè per la nuova moto il venditore mi ha regalato la garanzia Furto e Incendio per 2 anni ho chiesto alla mia agenzia di assicurarmi solo per la RCA.
Mi aspettavo che mi venisse rimborsato il premio non goduto per il furto e incendio, ma mi sono sentito rispondere che non mi era dovuto perchè il rimborso è previsto solo per la RCA.
E’ possibile che la Compagnia di assicurazione si trattenga un premio per un rischio che non dovrà più correre? ho qualche possibilità per obbligarli a restituirmi questi soldi che io ho già pagato inutilmente?
Premetto che ho interpellato altre Assicurazioni che mi riferiscono che loro in questi casi provvedono al rimborso.
Nella speranza che riusciate a trovare la soluzione al mio problema, trattantosi di circa 165,00 euro di rimborso, attendo ficucioso e vi saluto cordialmente.

Fernando.

Salve, i rimborsi delle garanzie come furto, incendio e atti vandalici sono gestiti in autonomia dalle Compagnie stesse, quindi è possibile che la sua attuale Compagnia non preveda il rimborso del premio già pagato in precedenza per queste garanzie indipendentemente dalla volontà dell’Agenzia stessa. L’unica cosa che le posso consigliare è di chiedere magari all’Agenzia di trasformare il furto/incendio in qualche altra garanzia non prevista dal pacchetto del concessionario, tipo l’infortunio dl del conducente o il carro atterezzi.
Saluti.

INCIDENTE RCA, IL BIGLIETTO DA VISITA NON BASTA!

22 Ott

INCIDENTE RCA, IL BIGLIETTO DA VISITA NON BASTA!

I Giudici della Cassazione (nella sentenza n. 23542/2009 allegata) intervengono sulla condotta che l’utente deve tenere in caso di incidente.
L’art. 189 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada), dopo avere stabilito al primo comma che la persona, in caso d’incidente, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che abbiano subito danni, prescrive anche al successivo comma 4 che, in ogni caso, i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, i dati del veicolo e gli estremi della copertura assicurativa alle persone danneggiate.
Non è sufficiente per l’automobilista, perciò, lasciare il biglietto da visita.
L’osservanza dell’obbligo di fermarsi, quindi, necessariamente comporta una sosta sul luogo dell’incidente tale da consentire al conducente di accertarsi delle condizioni fisiche di chi ha riportato danni alla persona e di prestare il soccorso necessario, nonché di consentire la sua identificazione e quant’altro necessario ai fini dalla ricostruzione delle modalità dell’incidente.
Pertanto, l’automobilista che non adempia a questi obblighi è sanzionabile per l’inottemperanza alla prescrizione del comma 4 dell’art.189 di fornire le generalità e le altre informazioni utili alle persone danneggiate.

Polizze contraffatte

28 Set

Polizze contraffatte

L’ISVAP ha reso noto che è stata segnalata la commercializzazione di polizze r.c. auto
contraffatte intestate alla compagnia assicurativa
“Generali Belgium S.A.“
con sede legale in Bruxelles (Belgio), Tour Louise, Avenue Louise, 149.

Tale compagnia , pur essendo regolarmente abilitata ad operare in Italia in libera prestazione dei servizi anche nel
ramo r.c.auto, ha segnalato di non aver mai commercializzato in Italia polizze per
l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli terrestri.
L’Autorità richiama pertanto l’attenzione degli utenti sulla circostanza che
l’eventuale stipulazione di polizze r.c.auto recanti l’intestazione di cui sopra comporta per i
contraenti l’insussistenza della copertura assicurativa .

Considerazione finale……..attenzione ai prezzi stracciati, di certo i contraenti che hanno stipulato quei contratti hanno pensato di risparmiare un sacco di bei soldini ed invece vanno in giro con un mezzo non assicurato.
Risparmio si ma con criterio.

Le piante e le assicurazioni sulla casa

17 Set

Le piante e le assicurazioni sulla casa

Domanda di Alberto:

BUONGIORNO,HO TROVATO UN’ ASSICURAZIONE MULTIRISCHI PER LA CASA CHE COPRE COME RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI ANCHE I DANNI CAUSATI DA PROPRIETA’ DEL FABBRICATO .CITO TESTUALMENTE”LA PROPRIETÀ E CONDUZIONE DEL FABBRICATO e più precisamente i rischi connessi alla proprietà ed alla conduzione delle abitazioni primarie e secondarie, nonché dei relativi impianti, inclusi quelli sportivi e per gioco, antenne televisive, parchi, giardini, recinzioni e cancelli,”.
VORREI SAPERE SE ALLA VOCE PARCHI E GIARDINI SI INTENDONO COMPRESI ANCHE GLI ALBERI AD ALTO FUSTO CHE NON SONO ESPRESSAMENTE INDICATI NEMMENO ALLA VOCE “ESCLUSIONI” RINGRAZIO IN ANTICIPO PER OGNI EVENTUALE RISPOSTA
ALBERTO

Salve Alberto, in genere le piante sono sempre escluse ( in pratica non si rimborsano danni agli alberi ad esempio da incendio), la dicitura che ha copiato sotto nella domanda è sicuramente relativa ad eventuali impianti presenti in parchi giardini ecc.
Saluti

ASSICURAZIONE CONDOMINI

18 Set

ASSICURAZIONE CONDOMINI

L’assicurazione condominio, e la polizza globale per i fabbricati copre sia i danni interni alla struttura che i danni che l’immobile potrebbe causare a cose o persone (crolli, etc…).

Dove non specificato dal contratto fra locatore e conduttore, chi deve pagare le spese assicurative è sempre il proprietario dell’immobile (locatore).

Le polizze possono essere personalizzate a seconda delle esigenze, vi sono delle speciali polizze che coprono le spese dovute alla “ricerca guasti”, grazie alle quali si possono recuperare le spese che si affrontano durante la ricerca del problema all’immobile, dal momento che spesso la cosa più difficile è proprio comprendere la vera causa.

ASSICURAZIONE ANIMALI DOMESTICI

17 Set

ASSICURAZIONE ANIMALI DOMESTICI

Se si possiede un cane, specie se c’è il rischio possa provocare danni a terzi (altri animali, persone o beni mobili), è indispensabile avere una polizza assicurativa che copra gli eventuali danni provocati dal nostro amico a quattro zampe.

Le assicurazioni per gli animali domestici coprono anche le spese mediche e le visite veterinarie, e queste ultime possono essere dedotte dalle tasse.

In Italia sono diverse decine le compagnie assicurative che si occupano della stipula di queste speciali polizze.