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RCA per autocarri

23 Set

autocarro
Gentili Signori,
forse il quesito già vi sarà stato sottoposto, ma non avendo informazioni
sicure o meglio, trovando spesso risposte contrastanti, eccomi a chiedere un
Vostro cortese parere.
Situazione:
Autovettura sotto i 35 q.li (Fiat Punto) intestata a una Società -
Immatricolata Autocarro uso proprio con nr.4 persone ammesse a bordo.
Da parte di organi di Polizia ho ricevuto pareri contrastanti anche perchè in
effetti forse il Codice lascia spazio a interpretazione.
Mi sembra di aver capito che in detto caso sono ammesse persone estranee alla
società, ma limitatamente per il carico e lo scarico di merce del cliente
stesso.
Ma anche qui non sono riuscito a trovare certezze perchè altri pareri indicano
che a bordo ci possano essere solamente il titolare della società, i soci o chi
è dipendente.
Ora la mia domanda è a livello assicurativo: nel caso di incidente, con a bordo
persone estranee alla società, l’Assicurazione prevede il risarcimento del
passeggero nel caso di lesioni o altro;
la copertura è sempre prevista; deve esserci una clausola nel contratto oppure
non c’è alcun risarcimento e l’obbligato, in caso di rischiesta risarcimento, è
l’autista sul quale ci può essere rivalsa oppure lo è la società intestataria
l’autocarro?
Ringraziando anticipatamente invio distinti saluti

Non c’e legge che vieta alle persone di guidare o salire come passeggeri

in autocarri intestati a Società. Dipende quindi da cosa indicano le condizioni

assicurative della polizza in merito. Molte Compagnie hanno la guida libera

dei mezzi, molte altre hanno la guida limitata ai soli titolari delle Società,

altre assicurazioni non prevedono la copertura per i giorni festivi.

E’ comunque tutto riportato nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

Saluti.

Solvibilita’ delle Compagnie di Assicurazione

22 Set

deposito zio paperone
Salve, vorrei sapere cos’è l’ indice di solvibilità delle Compagnie di Assicurazioni.
Ringraziando per la disponibilità distintamente saluto.

L’ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private) ha imposto

alle Assicurazioni di pubblicare, sulla Nota Informativa delle Polizze
proposte alla clientela un parametro chiamato  INDICE DI SOLVIBILITA’.
Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine
di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità
richiesto dalla normativa vigente.
Serve in pratica a segnalare lo stato di salute delle Compagnia.
Di seguito vengono riportati gli INDICI DI SOLVIBILITA' relativi al
Ramo Danni di alcune Compagnie operanti su territorio italiano.
Saluti.


LLOYD'S OF LONDON 4764 %
Assicurazioni GENERALI SpA 887 %
AXA Assicurazioni SpA 184 %
FARO Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA 285 %
FONDIARIA-SAI SpA 288 %
UGF Assicurazioni SpA 104 %
UCA Assicurazione Spese Legali e Peritali SpA 321 %
ALLIANZ SpA 234 %
Società HELVETIA Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA 184 %
UNIQA Assicurazioni SpA 3772 %
ZURICH Insurance plc 470 %
VITTORIA Assicurazioni SpA 180 %
SARA Assicurazioni Spa 245 %
Società REALE MUTUA di Assicurazioni 506 %
Società ITALIANA Assicurazioni SpA 138 %
MILANO Assicurazioni SpA 245 %
TUA Assicurazioni SpA 131 %
GROUPAMA Assicurazioni SpA 109 %
*I dati riportati sono quelli presenti nelle rispettiva NOTA
  INFORMATIVA al 15/01/2011)


                    

Errore emissione polizza RCA “Decreto Bersani”

21 Set

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SALVE,
MI CHIAMO SIMONA, HO 45 ANNI E UN PROBLEMA ASSICURATIVO.
HO UNA MIA AUTO, REGOLARMENTE ASSICURATA, CON UN ATTESTATO DI RISCHIO IN CLASSE 2 AVENDO AVUTO UN INCIDENTE NEL 2009.L’ANNO PASSATO HO ACQUISTATO UNA NUOVA AUTOVETTURA  PER MIO FIGLIO,LA MIA AGENZIA MI HA CONSIGLIATO DI INTESTARE L’AUTO A ME IN MODO DA PAGARE MENO LA POLIZZA

E COSI’ HO FATTO USUFRUENDO DELLA LEGGE BERSANI.

ALLA SCADENZA ANNUALE DELL’ASSICURAZIONE DELL’AUTO DI MIO FIGLIO MI TROVO UN AUMENTO DI 200 EURO. MI SONO RIVOLTA A UN’ALTRA ASSICURAZIONE PER UN PREVENTIVO E MI HANNO FATTO NOTARE CHE L’ATTESTATO DI RISCHIO E’ SBAGLIATO PERCHE’ RISULTA ANCHE SULLA MACCHINA DI MIO
FIGLIO L’INCIDENTE DEL 2009.


LA MIA ASSICURAZIONE DICE CHE MIO FIGLIO SI E’ PRESO LA MIA CLASSE DI MERITO E SI E’ PRESO ANNESSI E CONNESSI DEL MIO ATTESTATO DI RISCHIO (QUINDI ANCHE IL MIO INCIDENTE DEL 2009).

LA NUOVA ASSICURATRICE MI DICE CHE NON E’ COSI E MI HA RISPOSTO: COSA VUOL  DIRE… ??
SE LEI HA 5 AUTO ASSICURATE CON L’AGEVOLAZIONE DATA DAL DECRETO BERSANI
L’INCIDENTE VA SU TUTTI E 5 GLI ATTESTATI DI RISCHIO?
INTANTO SE L’ATTESTATO NON FOSSE SBAGLIATO IO PAGHEREI PER MIO FIGLIO 100 EURO DI MENO.

CHI HA RAGIONE?

GRAZIE
SIMONA

Naturalmente Simona ha ragione lei, evidentemente la polizza dell’auto di suo
figlio è stata vittima di un errore tecnico commesso in fase di emissione del
contratto.
L’attestato di suo figlio deve riportare negli anni precedenti all’ultimo
tutte colonne con scritto NA (non assicurato), nel 2009 quella polizza non
esisteva quindi non può
essere stato caricato un sinistro su una polizza che non c’era.
Tenga presente inoltre che l’aggancio Bersani è un beneficio di partenza,una
volta stipulata la polizza tutti i contratti vanno avanti indipendentemente
dagli altri.
Lei ha quindi il diritto di richiedere una rettifica dell’attestato di rischio
in modo da sistemare la situazione e poter assicurare l’auto dove preferisce
senza avere la penalizzazione di una sinistrosità errata.
Per chiudere le consiglierei di scappare a gambe levate da quell’Agenzia una
volta ottenuta la correzione.
In bocca al lupo.

Come diventare intermediario assicurativo

20 Set

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Salve volevo sapere come si fa a diventare assicuratore, quali esami sostenere, di cosa trattano, se è facile oppure difficile e dove si possono fare questi esami?


Ciao, diventare assicuratore è piuttosto facile. Prima di tutto ci vogliono grandi motivazioni, si guadagna a provvigione, di conseguenza bisogna produrre molto e …tenere duro.
Basta contattare Agenzie di assicurazioni e proporsi, nel momento una Compagnia concederà un mandato di lavoro bisognerà svolgere diversi corsi per iniziare a masticare un pochino l’ “assicurativo” e conoscere i prodotti che si andranno a vendere. L’unica abilitazione necessaria è l’iscrizione al RUI (Registro Unico Intermediari Assicurativi), per farlo non bisogna svolgere un esame, basta solo avere i requisiti necessari per iscriversi che sono:

• Possesso dei requisiti di onorabilità;
• Conseguimento di una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati
ed all’attività svolta;
• Non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi;
• Non essere pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo
parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno.

Nel caso in cui ti voglia iscrivere alla sezione A è necessario superare un esame nazionale che si tiene una volta l’anno a Roma, le domande riguarderanno i seguenti argomenti:

diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall’ISVAP;
b) disciplina della previdenza complementare;
c) disciplina dell’attività di agenzia e di mediazione;
d) tecnica assicurativa;
e) disciplina della tutela del consumatore;
f) nozioni di diritto privato;
g) nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare.

Il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) – disponibile dal 1° febbraio 2007 – contiene i dati dei soggetti che svolgono l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa sul territorio italiano, residenti o con sede legale in Italia.

Il Registro è stato istituito dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni), in attuazione della Direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa, ed è disciplinato dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006. In base a tale normativa, l’esercizio dell’attività di intermediazione è riservato ai soli iscritti nel Registro. Il RUI fornisce dunque, a tutela dei consumatori, una fotografia completa dei soggetti che operano nel campo della intermediazione.

Il Registro è suddiviso in 5 sezioni:
sezione A (agenti),
sezione B (broker),
sezione C (produttori diretti di imprese di assicurazione),
sezione D (banche, intermediari finanziari ex art. 107 del Testo Unico Bancario, Sim e Poste italiane – Divisione servizi di bancoposta),
sezione E (collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D che operano al di fuori dei locali di tali intermediari).

Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del Registro, con l’eccezione degli intermediari iscritti nelle sezioni A ed E per i soli incarichi di distribuzione relativi al ramo r.c.auto.

Fatta l’iscrizione al Registro non resta che rimboccarsi le maniche ed andare in giro a produrre.

Furto d’auto in un parcheggio a pagamento

17 Set

Furto d’auto in un parcheggio a pagamento

Salve, la settimana scorsa ho subito il furto della mia autovettura ferma in sosta in un parcheggio “a pagamento”, il parcheggio a pagamento non deve sempre essere custodito?
Grazie mille per l’eventuale risposta.
Saluti

Dipende dal tipo di parcheggio, la Corte di Cassazione, sezioni unite, con la sentenza n. 14319 , interviene sulla responsabilità del gestore del parcheggio nel caso di furto di un’auto.

Nel caso specifico, la Suprema Corte ha escluso l’obbligo di custodia e la conseguente responsabilità risarcitoria del gestore privato poichè l’area di sosta, per regolamento comunale, era destinata a parcheggio non custodito.
Il corrispettivo pagato dall’utente era progressivo e differenziato, dunque rispondente al solo interesse pubblico; le particolari modalità di espletamento non comportano automatico obbligo di custodia.
A parte le considerazioni sulla legge Tonioli (art. 15), le Sezioni Unite chiariscono che se si tratta di parcheggio senza custodia si avrà un contratto di locazione (temporaneo per lo spazio utilizzato per la sosta) senza responsabilità per i danni all’autovettura. Invece, se si tratta di parcheggio con custodia (il gestore riceve le chiavi, colloca a posteggio il veicolo e provvede alla riconsegna), il contratto sarà quello di deposito con obbligo di custodia e quindi anche di responsabilità per i danni subiti dalla cosa.
Cordiali saluti.

Quesiti sulla Bersani

14 Set

Quesiti sulla Bersani

BUONGIORNO, UN CLIENTE HA ACQUISTATO UN VEICOLO E VORREBBE USUFRUIRE DELLA CLASSE DI MERITO DI UN ALTRO MEZZO CHE HA VENDUTO DI CUI POSSIEDE UN ATTESTATO ESTERO.
POSSIAMO ASSUMERE IL RISCHIO? NON SAREBBE UNA LEGGE BERSANI IN QUANTO HO L’ATTO DI VENDITA. GRAZIE

Non c’è una Legge specifica che tratta l’argomento, dipende dalla Direzione Generale assumere o meno il rischio concedendo il beneficio maturato in altro paese.
Quindi lei dovrà chiedere alla sua Direzione Generale, se risponderanno in maniera negativa il suo cliente farà bene a girare di Compagnia in Compagnia.

Chi cerca trova………

Auto che non circolano in un condominio, chi risarcisce?

27 Lug

Auto che non circolano in un condominio, chi risarcisce?

Domanda del nostro lettore:

Salve, nei posti auto esterni, tre condomini tengono parcheggiate le prorpie auto non assicurate. Si tratta di auto che non circolano mai. Quali conseguenze ci possono essere per noi condomini in caso di problemi legati a queste auto? Chii è obbligato a risarcire? Nessuno? Grazie, Fabrizia

La Legge 990 del 1969 rende obbligatoria l’assicurazione della Responsabilità Civile per tutti i veicoli circolanti e non, purché tenuti su spazi pubblici ed in particolare riguarda automobili, autocarri, rimorchi, moto, ciclomotori e natanti.
L’assicurazione RC auto è obbligatoria anche se un veicolo non viene più usato ma viene parcheggiato su un luogo pubblico. Se invece viene tenuto in un luogo assolutamente privato, l’assicurazione può essere sospesa e comunque non vige più obbligo.
Detto ciò, nel caso in cui le auto provocassero un qualsiasi danno sarebbe assoluta responsabilità dei proprietari delle stesse, gli altri condomini non rischierebbero assolutamente nulla.
Saluti.

Informazione assicurazione condominio

29 Giu

Informazione assicurazione condominio

Buongiorno, desidererei sapere nel caso in cui il condominio non stipula una propria assicurazione globale, e solo alcuni singoli condomini fanno una assicurazione in cui coprono la propria quota parte di millesimi.
In caso di causa civile sono responsabili in solidale anche per chi non è coperto, oppure sono tutelati e liberi da ogni eventuale chiamata in causa o responsabilità?
Grazie per la cortesia
Sabrina

Se il Condominio “procura” un danno a terzi i condomini assicurati saranno tenuti indenni dalle proprie Compagnie in base alle quote millesimali. Quelli non assicurati dovranno provvedere a pagare di tasca propria il danno.
Credo comunque che al giorno d’oggi una copertura Globale Fabbricati sia indispensabile per un condominio, vi consiglierei quindi di provvedere in merito.
Cordiali saluti

Contraente diverso da intestatario Polizza rc auto

22 Giu

Contraente diverso da intestatario Polizza rc auto

Il nostro lettore ci scrive questo:

Buongiorno,
vi scrivo per la seguente informazione sull’assicurazione auto. Ho fatto la sostituzione di una polizza di un veicolo demolito che era di proprietà di mia madre e assicurato a suo nome. Sul contratto è specificato nella voce “sostituisce polizza” (per cui credo sia diverso da stipulare una nuovo contratto, se sbaglio correggetemi).
Sulla nuova polizza (o meglio polizza sositutitiva) risulta sempre mia madre come contraente in modo da mentenere la sua classe di merito (siamo sullo stesso stato di famiglia) ma il veicolo nuovo è intestato a me che guido escusivamente la vettura. Il dubbio sulla legittimità della questione mi è sorto chiedendo un preventivo ad una nuova assicurazione dove mi è stato detto che la mia attuale posizione assicurativa mi espone ad un rischio, ovvero che in caso di sinistro per causa mia l’assicurazione mi potrebbe coprire solo per i 2/3 lasciando il rimanente a mio carico. Il mio assicuratore attuale ovviamente smentisce,considerandola solo una mossa per accaparrarsi un nuovo cliente.
Sapreste darmi qualche chiarimentoi in merito? Vi ringrazio moltissimo
Elisabetta

A tutt’oggi le Compagnie vogliono che Contraente della Polizza e Proprietario del veicolo coincidano, in presenza però di un contratto datato in genere si lasciano le cose come stanno e non dovrebbero esserci problemi particolari.
Comunque le Assicurazioni (credo tutte) hanno la possibilità di inserire in contratto che la polizza è fatta su un contraente diverso dal proprietario”.
Chiaramente una volta acquistato un nuovo veicolo o lo intesterà a sua madre o dovrà rifare una polizza nuova a suo nome beneficiando della famosa Legge Bersani.
Se il suo Assicuratore le ha detto che non ci saranno brutte sorprese in caso di sinistro credo valga la pena fidarsi.
Saluti

Problema con Assicurazione

19 Giu

Problema con Assicurazione

Ecco cosa ci chiede il nostro amico Stefano:

Buongiorno,
Vi scrivo per avere un’ opinione in merito ad un problema con la mia assicurazione. Qualche settimana fa mentre viaggiavo in autostrada sotto un temporale, diversi fulmini si sono abbattuti nelle vicinanze della mia auto causando l’immediato spegnimento del motore e avaria della parte elettronica dell’ auto. Nello stesso momento e nello stesso punto altre 3/4 auto hanno avuto lo stesso inconveniente. Il danno è stato quantificato in diverse migliaia di euro, in quanto si è danneggiata praticamente tutta l’elettronica di bordo dell’auto. Ora, la mia assicurazione sostiene che il danno all’impianto elettrico causato da un fulmine non è coperto in quanto non e stato seguito da incendio poiché nelle esclusioni relative alla copertura incendio c’è scritto tra l’altro “l’assicurazione non comprende i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché, i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi non seguiti da incendio”.
Ma questo non è un danno causato da un evento atmosferico? Se si, come tale, come mai richiamano un’esclusione relativa alla copertura incendio? La pluralità degli eventi non può avere importanza? La mia polizza comprende incendio ed eventi atmosferici.
Ringrazio in anticipo e rimango in attesa.
Distinti Saluti
Stefano

Per essere una garanzia indennizzabile, nelle Condizioni Generali di Assicurazione i fulmini devono essere espressamente richiamati, altrimenti il danno sicuramente non verrà risarcito.
Diciamo che la maggior parte delle Compagnie indennizzano l’incendio solo in presenza di sviluppo di fiamma, il fatto che l’evento ha coinvolto una pluralità di veicoli non incide sulla liquidazione o meno del sinistro.
Il fatto di essere poi un buon cliente di un’Agenzia potrebbe spingere l’Ufficio Liquidazione Danni a chiudere un occhio.
Le porgo i più cordiali saluti.