SINISTRO RCA CON MEZZO NON ASSICURATO
17 Feb
La domanda postaci è questa
“Qualche settimana fa un mio parente è stato investito da un’autovettura risultata poi non assicurata.
A seguito del sinistro purtroppo il mio parente è deceduto.
Come dobbiamo comportarci per ottenere un risarcimento??
Attendiamo una sua risposta.”
Nel suo caso, l’investitore dovrà indennizzare di tasca propria il danno procurato, nell’eventualità si trattasse di un “nullatenente” bisognerà far intervenire il Fondo vittime di garanzia per le vittime della strada.
Si tratta di un Fondo istituito con legge n. 990 del 1969, è gestito, sotto il controllo del Ministero delle Attività Produttive, dalla Consap – Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, a mezzo del proprio Consiglio di Amministrazione, con la collaborazione di un Comitato, presieduto dal Presidente della Società, composto da rappresentanti del Ministero delle Attività Produttive, del Ministero dell’Economia, della Consap, delle Imprese di assicurazione e degli utenti di autoveicoli.
Il Fondo per le vittime della strada, ai sensi dell’art. 283 del D.lgs n. 209 7/9/05, risarcisce i danni causati da:
a) veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di gravi danni alla persona);
b) veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest’ultimi, di Euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente);
c) veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
d) veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario.
L’intervento del Fondo, nei casi sopracitati, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro ( € 774.685,35 per i sinistri accaduti successivamente al 1° maggio 1993).
L’istruttoria e la liquidazione dei danni per i sinistri è quindi, per legge, di esclusiva competenza dell’Impresa Designata, individuata in base al luogo di accadimento del sinistro, alla quale va inviata la richiesta di risarcimento dei danni per l’apertura della pratica e nei cui confronti, in caso di mancata definizione transattiva, deve essere esercitata l’eventuale azione giudiziaria.
Tenga comunque presente che in questi casi è consigliabile far seguira la pratica ad un legale
Saluti


No comments yet